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Circolare 22

Divieto di monetizzazione delle ferie e modalità di fruizione

divieto di monetizzazione delle ferie e modalità di fruizione

Utente Maria Grazia Ena

da Maria Grazia Ena

Personale amministrativo

In riferimento all’oggetto, si ricorda alle SS. LL. che l’art. 5, comma 8, del Decreto Legge 95/ 2012,
convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che le ferie spettanti al
personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni debbano essere obbligatoriamente fruite
e non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Si ricorda inoltre che l’art. 1, commi 54, 55, 56 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, intervenendo a
regolare la suddetta norma nel comparto scuola, prevede che il personale docente fruisca delle ferie
nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli
destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Si precisa infine che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, saranno oggetto di
corresponsione dell’indennità sostitutiva esclusivamente i giorni di ferie derivanti dalla differenza
tra quelle spettanti non fruite e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel contratto a tempo
determinato.
Si invitano pertanto i docenti in indirizzo a presentare alla scrivente istanza di fruizione delle ferie
nei giorni feriali ricadenti nei periodi di sospensione delle lezioni compresi nel contratto a tempo
determinato stipulato con questa istituzione scolastica.

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