REMESSO CHE
• la Scuola ha l’obbligo della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui gli
stessi sono a questa affidati;
• l’attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare
loro l’ambiente più idoneo possibile allo svolgimento dell’attività didattica;
• la vigilanza coinvolge a diverso titolo il dirigente scolastico, i docenti, il personale
non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;Sono impartite le seguenti disposizioni:
• Vigilanza alunni: responsabilità personale docente e ATA –
Norme organizzative di carattere generale
Tutti i docenti, nell’esercizio pieno della funzione educativa, promuovono nei loro studenti
atteggiamenti volti al rispetto della legalità.Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. si rammenta in sintesi la normativa che
attiene alle responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori:
art. 2047 c.c.: “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il
risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non
aver potuto impedire il fatto”.
art. 2048 c.c.: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili
del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto
la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità
soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell’art. 61
della L. 11/7/80, n. 312 che testualmente recita: “La responsabilità patrimoniale del
personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica
delle Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente
all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di
dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al
comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso
l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni
sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave,
l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da
azioni giudiziarie promosse da terzi”.
Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, dal momento dell’ingresso a scuola fino al
termine delle lezioni, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente
minorenne per tutto il periodo dell’attività didattica fino al subentro della famiglia, ivi
compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall’Istituto e previste nel Piano
dell’Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate,
viaggi di istruzione, ecc.
La Corte di Cassazione, con sentenza 15.05.2013 n° 11751, ha precisato che tale
onere si estende anche nei confronti agli alunni maggiorenni, per quanto riguarda l’obbligo giuridico generale dell’Amministrazione scolastica di proteggere e vigilare sull’incolumità
fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del
caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni,
e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica.
•
Obblighi dei docenti
Si ricorda ai docenti l’obbligo, ai sensi dell’art. 29, co 5 CCNL Scuola 2006/2009, di
trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; tale obbligo rientra
tra le attività funzionali all’insegnamento di cui al citato art. del CCNL.
Per quanto attiene l’uso dei sevizi igienici, gli insegnanti avranno cura di non far uscire
dalla classe più di un alunno per volta e comunque per il tempo strettamente necessario.
Durante l’orario scolastico gli studenti non possono recarsi in Segreteria, salvo situazioni
eccezionali autorizzate dal docente della classe.
Al fine di assicurare il rispetto delle regole da parte degli alunni, non solo ai fini della
vigilanza per non incorrere in eventuale responsabilità per culpa in vigilando, ma anche in
funzione educativa, è opportuno che le SS.LL. contribuiscano ad esercitare un controllo
capillare e diffuso sugli studenti, non solamente sugli alunni delle classi momentaneamente
in affidamento, ma in generale sugli alunni di tutte le classi. Tale atteggiamento dovrebbe
contribuire a rafforzare l’idea di una scuola come comunità educante, ove le regole condivise
siano un patrimonio di tutti.
Obblighi dei collaboratori scolastici
Come previsto nel profilo Area A CCNL Scuola 2006/2009, il personale collaboratore
scolastico “è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi
all’orario delle attività didattiche, durante l’intervallo, di custodia e sorveglianza generica sui
locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.
Conseguentemente il personale collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l’attività di
sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e
nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza
e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica,
secondo il piano e i turni stabiliti da questa dirigenza. I collaboratori scolastici
addetti alla vigilanza avranno cura di non lasciare mai le postazioni incustodite.
I collaboratori scolastici addetti al piano terra avranno cura di svolgere inoltre una funzione
di accoglienza del pubblico. Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle
aule, anche se genitori degli studenti
•
Vigilanza durante il cambio di turno dei docenti
Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un’altra classe, si
trasferisce tempestivamente verso quest’ultima affidando la sorveglianza temporanea
al personale ausiliario.
Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando
la sorveglianza fino all’arrivo del docente dell’ora successiva. Rimane inteso che, in caso di
eccessivo ritardo da parte di quest’ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un
collaboratore scolastico, segnala la circostanza al Collaboratore del Dirigente Scolastico per
l’eventuale sostituzione.Il collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del
docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l’insegnante in servizio.
•
Vigilanza durante le assemblee di classe e di istituto degli
studenti
Durante le assemblee di classe e di istituto, ferma restando la libertà di espressione, i
docenti hanno l’obbligo di esercitare una “discreta” vigilanza degli studenti al fine di
evitare eventi dannosi per sé, per gli altri, per le strutture e le attrezzature scolastiche
e altri comportamenti che posssano violare il Regolamento di disciplina degli studenti. In
caso di impossibile ordinato svolgimento dell’assemblea, i docenti segnalano
immediatamente la situazione all’ufficio di dirigenza.
•
Situazioni di pericolo, emergenza, ordine pubblico
Fermo restando la responsabilità delle singole persone sul tema della sicurezza, nel caso di
situazioni di emergenza dovute a ingresso non autorizzato di estranei adulti o minorenni
che, invitati ad uscire, non si attengano alla disposizione impartite causando situazioni di
turbativa o interruzione di pubblico servizio, comportamenti di alunni interni che possano
costituire pericolo per la propria o altrui incolumità, il personale è tenuto ad avvisare
tempestivamente nell’ordine il Dirigente Scolastico, i Collaboratori del DS o l’RSPP i quali,
valutata la situazione, potranno fare ricorso al Servizio di Pronto Intervento 113.
•
Procedura da attivare in caso di malore o infortunio
Premesso che in qualsiasi genere di attività scolastica, particolarmente quelle esposte a
rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al
minimo i fattori di rischio, in caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in
aula/laboratorio/palestra:richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente;
• provvederà ad avvisare l’Ufficio di Presidenza, che valutata la situazione:
• inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (118)
avvisandone contestualmente la famiglia dello studente.
Per le situazioni che non necessitano dell’intervento sanitario di emergenza sarà comunque
avvisata la famiglia dello studente. Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al
Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo
studente minorenne dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.
L’insegnante presente, anche ai fini della procedura assicurativa, redigerà apposita relazione
dell’accaduto da consegnare in Segreteria entro e non oltre il giorno successivo al verificarsi
dell’evento. È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi
incerti.
da Teresa Florio
Dirigente Scolastico