Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della L.104/1992 e modifiche ex L.105/22
Si avvisa tutto il personale in servizio che usufruisce delle agevolazioni della Legge 104/92 che
è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e
integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei
permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all’a.s. precedente.
Le autocertificazioni e la documentazione del personale di nuova assunzione o per la prima volta in
servizio presso il nostro Istituto nel corrente anno scolastico dovrà essere consegnato presso
l’Ufficio protocollo entro le ore 12,00 di venerdì 26/09/2025.
Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenz
a scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la
perdita della legittimazione alle agevolazioni alla 104/92.
Si informano le SS.LL. che ai fini dell’attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita-lavoro,
il D.Lgs. n. 105 del 30.6.2022 ha introdotto importanti novità nell’ambito dei permessi di cui alla L.
104/92 e del congedo straordinario, in relazione ai soggetti che possono fare domanda e fruire delle
tutele per l’assistenza a disabili gravi. Il D.Lgs n. 105/2022 ha modificato, infatti, quanto previsto
dall’art. 33 della L.104/92, cancellando il criterio del referente unico dell’assistenza.
Come evidenziato dall’INPS con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022: nel rispetto del limite dei
tre giorni, i permessi L. 104/92 per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave potranno
essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiarne
alternativamente.
Si ricorda che secondo quanto previsto dalla legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti
soggetti:
• alle persone disabili in situazione di gravità;
• ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
• al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
• ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.
In relazione ai permessi in oggetto, al fine di favorire una efficiente programmazione delle sostituzioni del
personale assente, si ritiene opportuno richiamare, ulteriormente, alcuni riferimenti che ne disciplinano la
fruizione.
Come da Circolare INPS n. 45 dell’01/03/2011, Circolare n. 13 del 2010 del Dipartimento della Funzione
Pubblica e Interpelli n. 1/2012 e 31/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “il dipendente è
tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di
fruizione dei permessi e la relativa programmazione”.
Si invita il personale Docente e ATA a fornire le pianificazioni mensili di fruizione dei permessi. La
comunicazione dovrà essere inoltrata entro il 25 del mese antecedente a quello in cui si intende usufruire
dei permessi stessi al fine di “evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione”.
Resta inteso che, in situazioni di urgenza sarà possibile modificare il piano mensile.
Si ricorda infine che:
– La richiesta va inoltrata all’indirizzo di posta catd020007@istruzione.it utilizzando l’apposita
modulistica presente sul sito della scuola (aggiornata in base alla normativa vigente).
– I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei 3 giorni di permesso anche
ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
– I docenti sono tenuti da CCNL a fruire dei permessi per quanto possibile, in giornate non ricorrenti
per evitare di coinvolgere sempre le stesse classi.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Allegati:
modulo richiesta;
autocertificazione conservazione beneficio.
da Maria Grazia Ena
Personale amministrativo