Le lezioni private
Ai sensi dell’art. 508, commi 1-6, del D.Lgs. 297/1994, gli insegnanti non possono svolgere lezioni private per alunni del proprio istituto. Gli scrutini a cui partecipa un docente che abbia impartito lezioni private all’alunno scrutinato sono nulli.
Le lezioni private rivolte ad alunni di altri istituti sono consentite, ma richiedono dichiarazione scritta e preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta va presentata all’Ufficio Personale tramite il modulo ALLEGATO B. La scuola ha 30 giorni per pronunciarsi. In caso di diniego, i motivi devono essere comunicati per iscritto ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990.
Comunicazioni alla Funzione Pubblica
L’autorizzazione alle lezioni private non deve essere comunicata all’Anagrafe delle Prestazioni.
Normativa di riferimento
Art. 508, commi 1-6, D.Lgs. 297/1994 – Testo ufficiale
La libera professione
Al personale docente è consentito esercitare libere professioni previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, purché non pregiudichino la funzione docente e siano compatibili con l’orario di servizio (art. 508, commi 15-16, D.Lgs. 297/1994).
La legge 662/1996, art. 1 comma 56-bis, stabilisce ulteriori limiti: gli incarichi professionali non possono essere conferiti da Pubbliche Amministrazioni e il docente non può patrocinare controversie contro una PA.
Professioni regolamentate e non regolamentate
La libera professione deve rientrare tra le professioni intellettuali (artt. 2229 c.c.).
Le professioni non regolamentate (Legge 4/2013) sono autorizzabili alle stesse condizioni.
Le professioni non regolamentate (Legge 4/2013) sono autorizzabili alle stesse condizioni.
Professione forense
È autorizzabile solo per docenti di discipline giuridiche o per chi era già iscritto all’albo prima del 02/02/2013.
Non è mai possibile patrocinare cause contro l’amministrazione scolastica.
Non è mai possibile patrocinare cause contro l’amministrazione scolastica.
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta va presentata tramite ALLEGATO C. La scuola ha 30 giorni per rispondere. Per attività continuative, l’autorizzazione va rinnovata ogni anno scolastico.
Comunicazioni alla Funzione Pubblica
L’autorizzazione alla libera professione non deve essere comunicata all’Anagrafe delle Prestazioni.
Normativa di riferimento
Art. 508, commi 15-16, D.Lgs. 297/1994 – Testo ufficiale
Attività temporanee e occasionali
Le attività temporanee e occasionali, retribuite o meno, richiedono autorizzazione del Dirigente Scolastico (art. 53, commi 6-16, D.Lgs. 165/2001).
Sono autorizzabili solo se:
- svolte fuori dall’orario di servizio
- non in conflitto con gli interessi dell’amministrazione
- non continuative né abituali
Attività non autorizzabili
- Co.Co.Co. (collaborazioni continuative)
- Lavoro a chiamata o intermittente
Esempi di attività autorizzabili
- Collaborazioni saltuarie in società agricole familiari
- Partecipazione a commissioni, collegi sindacali, consulenze tecniche
- Amministratore del proprio condominio
- Collaborazioni gratuite e saltuarie con familiari
- Cariche in società cooperative o associazioni senza scopo di lucro
Collaborazioni plurime con altre scuole
Consentite per docenti (art. 35 CCNL 2007) e ATA (art. 57), previa autorizzazione del DS e senza esoneri dal servizio.
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta va presentata tramite ALLEGATO D.
Per incarichi da PA: silenzio-assenso dopo 30/45 giorni.
Per incarichi da privati: silenzio-diniego.
Per incarichi da PA: silenzio-assenso dopo 30/45 giorni.
Per incarichi da privati: silenzio-diniego.
Comunicazione alla Funzione Pubblica
Gli incarichi autorizzati devono essere comunicati all’Anagrafe delle Prestazioni entro 15 giorni.
Normativa di riferimento
Art. 53, commi 6-16, D.Lgs. 165/2001 – Testo ufficiale