Le attività escluse dal regime di autorizzazione
Non necessitano di alcuna autorizzazione le attività che costituiscono espressione dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantiti, come la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione, e le attività gratuite svolte presso associazioni di volontariato o cooperative socioassistenziali senza scopo di lucro.
Per quanto riguarda le attività che prevedono un compenso o un rimborso, l’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che sono escluse dal regime delle autorizzazioni le prestazioni e i compensi derivanti da:
- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica di opere dell’ingegno o invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi con solo rimborso spese documentate;
- e) incarichi svolti in aspettativa, comando o fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) attività di formazione ai dipendenti PA, docenza e ricerca scientifica;
- f-ter) prestazioni di lavoro sportivo fino a 5.000 € annui, con sola comunicazione preventiva.
Informazione al Dirigente Scolastico
Per le attività dalla lettera a) alla lettera f-bis) non è richiesta alcuna autorizzazione. Tuttavia, restano valide le cause preclusive generali: non sono ammissibili incarichi che comportino conflitto di interessi o interferenze con l’attività ordinaria del dipendente.
Il dipendente deve comunque comunicare la proposta di incarico affinché l’Amministrazione possa verificare l’assenza di cause ostative.
Situazioni particolari
Aspettative, comandi, fuori ruolo, distacchi
Le posizioni di aspettativa per altro lavoro, comando, fuori ruolo e distacco sindacale prevedono già un’autorizzazione preventiva. Pertanto, non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione dell’incarico conferito.
Collaborazioni plurime con altre scuole
Le attività di formazione o docenza presso altre scuole rientrano nella lettera f-bis). Rimangono vigenti gli artt. 35 (docenti) e 57 (ATA) del CCNL 2007, nei limiti del D.Lgs. 165/2001.
Pertanto:
- il personale o la scuola proponente deve comunicare l’incarico al DS della scuola di titolarità;
- la scuola di titolarità deve rilasciare una presa d’atto, che costituisce autorizzazione sostanziale alla collaborazione.
Modalità di comunicazione al Dirigente Scolastico
La comunicazione va presentata all’Ufficio Personale tramite il modulo ALLEGATO E.
La scuola ha 30 giorni per inviare al dipendente e/o alla scuola proponente la presa d’atto.
La scuola ha 30 giorni per inviare al dipendente e/o alla scuola proponente la presa d’atto.
Normativa di riferimento
Art. 53, comma 6, D.Lgs. 165/2001 – Testo ufficiale
Sono riportate anche le modifiche normative intervenute nel 2005, 2013 e 2024 che hanno integrato le lettere f-bis e f-ter.