Regime di esclusività e attività totalmente incompatibili
La Costituzione Italiana, art. 98, comma 1, prevede che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, pertanto devono prestare la propria attività retribuita esclusivamente all’Ente pubblico di appartenenza. Questo garantisce il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97).
Il Testo Unico degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 3/1957, artt. 60-65) e successive normative (D.Lgs. 29/1993, D.Lgs. 165/2001) disciplinano le incompatibilità, stabilendo limiti e criteri oggettivi per incarichi aggiuntivi, con particolare attenzione alla trasparenza e all’indipendenza del dipendente pubblico.
La materia è di stretta competenza legislativa e non può essere derogata da contratti collettivi o regolamenti interni.
Sintesi delle disposizioni
Art. 53 D.Lgs. 165/2001: resta ferma la disciplina delle incompatibilità già dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 3/1957. Sono incompatibili:
- Cumulo di impieghi pubblici
- Attività industriali
- Attività commerciali
- Dipendenze da privati
- Cariche in società costituite a fini di lucro
Per quanto riguarda le deroghe al principio di esclusività si rinvia ai paragrafi successivi dedicati agli incarichi compatibili previa autorizzazione.
Disposizioni per il personale docente
L’art. 508 D.Lgs. 297/1994 (commi 7-14) stabilisce:
- Divieto di cumulo di impieghi pubblici (comma 7)
- Divieto di esercitare attività commerciale, industriale o professionale, assumere impieghi da privati o accettare cariche in società a fini di lucro, salvo nomine riservate allo Stato (comma 10)
- Possibilità di sostenere lezioni private e esercitare la libera professione, secondo le deroghe previste
Attività espressamente vietate
- Co.Co.Co. e tutte le collaborazioni continuative
- Incarichi verso fornitori di beni o servizi con cui il dipendente o la struttura hanno rapporti decisionali
- Incarichi verso soggetti sottoposti a controllo, vigilanza o sanzione da parte della struttura di assegnazione
- Attività che possano danneggiare l’immagine dell’amministrazione o comportare uso illecito di informazioni riservate
- Attività previste come incompatibili dal D.Lgs. 39/2013
Personale in regime di part-time fino al 50%
Ai sensi dell’art. 1, commi 57-61, L. 662/1996, i dipendenti in regime di part-time fino al 50% dell’orario possono svolgere un’altra attività lavorativa, sia come dipendente (ma non con un’Amministrazione Pubblica) sia come lavoratore autonomo, a condizione che non vi sia conflitto di interesse con il servizio principale.
È obbligatorio comunicare lo svolgimento dell’attività aggiuntiva all’Ufficio Personale della Segreteria, a pena decadenza dall’impiego (art. 1, c. 61, L. 662/1996). La richiesta va presentata tramite ALLEGATO A.
Procedura in caso di violazione
Il dipendente che non rispetti i divieti viene diffidato dall’amministrazione a cessare l’incompatibilità (D.P.R. 3/1957, art. 63; D.Lgs. 297/1994, art. 508 commi 10-14). Decorsi quindici giorni senza ottemperanza, il dipendente decade dall’impiego. In caso di ottemperanza, può comunque iniziare un procedimento disciplinare per il comportamento precedente.
Normativa di riferimento
Art. 508, commi 7-14, D.Lgs. 297/1994 – Testo ufficiale
Art. 53, comma 1, D.Lgs. 165/2001 – Testo ufficiale