Si ricorda che, in base alla normativa di riferimento (art. 508 D.lgs. n. 297/1994; art.
53 D.lgs. n. 165/2001, circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), per il
personale della scuola è richiesta una specifica autorizzazione da parte del Dirigente
Scolastico sia per l’esercizio della libera professione (quella per cui è prevista
l’iscrizione a un albo professionale), sia per l’esercizio di attività retribuite e non,
temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni
pubbliche, con l’eccezione di:
1. collaborazione a giornali,riviste, enciclopedie e simili;
2. utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e
di invenzioni industriali;
3. partecipazione a convegni e seminari;
4. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
5. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
6. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse,
distaccati o in aspettativa non retribuita;
7. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
Sono esclusi dal regime delle autorizzazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di
quella a tempo pieno.
Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda le lezioni private, la materia è
regolamentata dall’art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 297/94 (incompatibilità) che
stabilisce confini netti per l’esercizio di tale attività:
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del
proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il
direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni
e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il DS può vietare
l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di
istituto.”
Il personale scolastico è, pertanto, tenuto a comunicare al Dirigente scolastico
l’assunzione di incarichi e di impieghi affinché ne venga valutata la compatibilità e
possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione (entro 30 giorni), utilizzando uno
dei due moduli allegati alla presente circolare.
A tal fine saranno valutati:
a) occasionalità/abitualità dell’incarico;
b) assenza/presenza di conflitto di interesse;
c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio, così come indicato dal
Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/document
i/Lavoropubblico/Rapportodilavoropubblico/criteri_generali_in_materia_di_incari
chi_vietati.pdf
In ogni caso tale esercizio non dovrà mai essere di pregiudizio all’assolvimento di tutte
le attività inerenti alla propria funzione (insegnamento e funzionali) e dovrà essere
compatibile con l’orario diservizio /insegnamento, in quanto verrà svolta al di fuori dei
medesimi. L’attività da svolgere non dovrà mai essere in conflitto o in concorrenza con
gli interessi dell’Amministrazione e con il buon andamento della stessa, secondo
quanto disposto dall’art. 53 D.lgs. n. 165/2001 in merito a incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere inviati per mail alla segreteria
(catd020007@istruzione.it)
da Maria Grazia Ena
Personale amministrativo